| Semplificazioni per l'installazione di pannelli solari |
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Sparisce l’obbligo della presentazione al Comune della DIA per l’installazione di pannelli solari termici e fotovoltaici integrati o parzialmente integrati all’edificio.
di Giuseppe Gazzillo 15 luglio 2008 - Dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 154 del 3 luglio 2008 del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 115 relativo all’ "Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE", sparisce l’obbligo della presentazione al Comune della DIA (Denuncia Inizio Attività) per l’installazione di pannelli solari termici e fotovoltaici integrati o parzialmente integrati all’edificio. L’articolo 11, comma 3 del suddetto Decreto stabilisce infatti che: “Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 26, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e successive modificazioni, gli interventi di incremento dell'efficienza energetica che prevedano l'installazione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro, nonche' di impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi, sono considerati interventi di manutenzione ordinaria e non sono soggetti alla disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, qualora la superficie dell'impianto non sia superiore a quella del tetto stesso. In tale caso, fatti salvi i casi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, e' sufficiente una comunicazione preventiva al Comune”. Per tali impianti sarà sufficiente presentare al Comune una comunicazione preventiva: in tal modo si ridurranno gli adempimenti burocratici e i tempi di realizzazione degli impianti. Dalla norma sembrano essere esclusi gli impianti solari termici a circolazione naturale, che presentando un serbatoio a vista sul tetto, hanno un maggiore impatto sulla sagoma dell’edificio. |


