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| Cessione energia, il regime fiscale del "contributo in conto scambio" |
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![]() Trattamento differente per il credito derivante dal conferimento, a seconda che si tratti di impresa o privato.
11 marzo 2009 - Con risoluzione n. 13/E del 20 gennaio, l'agenzia delle Entrate delinea il trattamento fiscale da applicare al particolare contributo corrisposto dal gestore di rete elettrica al titolare di un impianto fotovoltaico, in virtù del cosiddetto "servizio di scambio sul posto". Si tratta di un sistema che consente al proprietario dell'impianto di conferire l'energia prodotta nella rete del gestore dei servizi elettrici e di prelevare, anche in tempi successivi, la quantità necessaria per i propri bisogni. Questa particolare forma di autoconsumo energetico era disciplinata inizialmente dalla deliberazione 28/2006 dell'Autorità per l'energia elettrica e per il gas, in base alla quale l'utente immetteva in rete l'energia autoprodotta e prelevava quella necessaria al proprio fabbisogno, maturando un credito nei confronti del gestore di rete per la parte eventualmente prodotta in eccesso. Le modifiche apportate con la deliberazione 74/2008 hanno cambiato le modalità e le condizioni tecnico economiche previste dalla vecchia disciplina introducendo, a decorrere dal primo gennaio 2009, le seguenti novità:
Con la nuova disciplina, in sostanza, l'utente che opta per il servizio di scambio sul posto, paga l'energia prelevata presso il fornitore esterno, ma viene rimborsato del costo sostenuto. Si viene pertanto a configurare un contratto di vendita in base al quale l'utente conferisce al gestore tutta l'energia prodotta e questi corrisponde al primo un importo detto "contributo in conto scambio". La società istante chiede chiarimenti sul trattamento fiscale da applicare a questo particolare corrispettivo, rispetto alle varie tipologie di contribuenti. L'Agenzia premette che l'energia inutilizzata dal titolare di un impianto fotovoltaico può da questi essere venduta al distributore o resa disponibile attraverso il servizio di scambio sul posto, scelta che è operata a seconda se il titolare della struttura intende porre in essere un'attività commerciale oppure voglia semplicemente utilizzare l'energia per i propri bisogni. Nello specifico, il contributo in conto scambio configura un diverso trattamento fiscale a seconda che si tratti di persona fisica, società o lavoratore autonomo.
Imprenditore o soggetto passivo Ires. Il contributo rappresenta un corrispettivo rilevante per l'Iva e le imposte dirette, e l'utente dovrà emettere fattura. Lavoratore autonomo. Si applica lo stesso trattamento riservato alle imprese per il contributo corrisposto dal gestore al lavoratore autonomo. In questo caso, però, il titolare dell'impianto fotovoltaico dovrà tenere per la produzione e cessione di energia una contabilità separata ai sensi dell'articolo 36, Dpr 633/1972, trattandosi di un'attività diversa da quella professionalmente esercitata. |











Persona fisica. In questo caso, si opera un'ulteriore distinzione fra impianti posti a servizio dell'abitazione e impianti diversi. Per i primi, se non superano i 20 kw di potenza, il contributo non assume rilevanza fiscale, mentre per gli impianti di potenza superiore ai 20 kw il contributo avrà rilievo sia per l'Iva che per le imposte dirette, considerando che la quantità di energia prodotta dovrà presumibilmente soddisfare esigenze diverse da quelle strettamente necessarie al singolo. Sarà quindi considerata cessione nell'ambito di un'attività commerciale e l'utente dovrà emettere regolare fattura nei confronti del gestore acquirente. Per gli impianti diversi, quelli cioè che non sono posti al servizio dell'abitazione o della sede dell'utente, l'energia immessa sarà considerata un bene oggetto di attività commerciale e quindi soggetta sia all'Iva che alle imposte dirette, con conseguente fatturazione per il corrispettivo di cessione.