| Finanziaria 2008: confermate semplificazioni per pannelli solari ed infissi e detrazione IRPEF 55% |
|
|
|
|
Novità su detrazione 36-55% e risparmio energetico.
3 gennaio 2008 - Dopo un tormentato percorso tra voti di fiducia, mozioni, ricatti e concessioni, la Finanziaria per il 2008 è diventata legge, portando con se importanti novità per gli operatori del settore ma soprattutto per il cittadino che volesse investire nelle fonti d'energia rinnovabile o in un impianto con pannelli solari termici. Inoltre, l'atteso Decreto, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, chiarisce che le certificazioni EN 12975 ed EN 12976, ottenute in un qualsiasi laboratorio di un Paese membro dell'Unione Europea e della Svizzera, sono valide per ottenere la detrazione fiscale relativa agli impianti solari termici. Il testo del Decreto, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 (Serie Generale) del 31/12/07.
Trova conferma la norma che consente ai Comuni di fissare, a decorrere dal 2009, un'aliquota ICI agevolata, inferiore al 4 per mille, per chi decida di installare impianti da fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica e/o termica per uso domestico. L’aliquota agevolata è applicabile alle unità immobiliari oggetto degli interventi, e può avere una durata massima di tre anni per gli impianti solari termici e di cinque anni per tutte le altre tipologie di fonti rinnovabili.
Sono prorogate per gli anni 2008, 2009 e 2010, per una quota pari al 36% delle spese sostenute, nei limiti di 48.000 euro per unità immobiliare, ferme restando le altre condizioni ivi previste, le agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio relative:
Sono prorogate fino al 31 dicembre 2010 le detrazioni fiscali del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici previste dai commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007). Per tutti gli interventi la detrazione può essere ripartita in un numero di quote annuali di pari importo non inferiore a tre e non superiore a dieci, a scelta irrevocabile del contribuente, operata all'atto della prima detrazione. Un recente Decreto Ministeriale, modificando il DM 19 febbraio 2007, ha ampliato la definizione di “tecnico abilitato” ai fini della detrazione del 55% per la riqualificazione energetica.
La Tabella 3 sui valori di trasmittanza termica, allegata alla Finanziaria 2007, è sostituita, con efficacia dal 1º gennaio 2007, dalla tabella corretta.
Per fruire delle detrazioni del 55% previste dal comma 345 della Finanziaria 2007, limitatamente alla sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari, e al comma 346, relativo all’installazione di pannelli solari termici, non è richiesta la documentazione di cui all’articolo 1, comma 348, lettera b), della medesima Finanziaria 2007, cioè l’attestato di qualificazione energetica.
Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano, nella misura e alle condizioni previste, anche alle spese relative alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici.
Viene introdotta una modifica all’articolo 4 del Dpr 380/2001 (Testo Unico dell’edilizia) che prevede che, a decorrere dal 1o gennaio 2009, nel regolamento edilizio, ai fini del rilascio del permesso di costruire, deve essere prevista, per gli edifici di nuova costruzione, l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell'intervento. Per i fabbricati industriali, di estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati, la produzione energetica minima è di 5 kW.
|


