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Finanziaria 2008: approvate dal Senato le norme sulle fonti rinnovabili e il risparmio energetico PDF Stampa E-mail

La Commissione Bilancio approva la riforma del sistema d'incentivazione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico: semplificazione per il sistema degli incentivi al fotovoltaico, tariffa fissa agli impianti fino 1 MW, scambio sul posto fino a 200 kW, rivisitazione dei certificati verdi.

di Roberta Polverino

 

16 novembre 2007 - Con 161 voti favorevoli e 157 contrari si è conclusa in Senato la discussione sul disegno di legge Finanziaria 2008 (legge n. 1817). L'Assemblea ha quindi approvato le Note di variazioni ed il disegno di legge n. 1818 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010".


Già lo scorso 12 novembre è stato approvato il Capo IX, Missione 10 – Energia e diversificazione delle fonti energetiche, di cui l’articolo 30, relativo all’incentivazione delle fonti energetiche rinnovabili, e gli articoli da 30-bis a 30-septies aggiunti dalla Commissione Bilancio.

Quali sono le modifiche sostanziali contenute nel testo del Disegno di Legge? In generale riportiamo i punti salienti contenuti nell’articolo 30:

1. Innanzitutto, gli incentivi del sistema CIP6 saranno destinati esclusivamente agli impianti realizzati ed operanti, mentre saranno esclusi gli impianti autorizzati ed in costruzione. In pratica, si escludono finalmente dal gruppo delle rinnovabili le cosiddette assimilate (energia prodotta da rifiuti e da combustibili per rifiuti).

2. La realizzazione degli impianti da fonti rinnovabili viene semplificata, grazie all'introduzione di una autorizzazione unica che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico.

3. La connessione alla rete elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili è facilitata, insieme all'acquisto ed alla trasmissione dell'energia elettrica rinnovabile.

4. Il Ministero dello Sviluppo Economico dovrà emanare un decreto che suddividerà tra le Regioni e le province autonome la quota minima di incremento dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, al fine di conseguire entro il 2012 l'obiettivo del 25% del consumo interno lordo. Ciò comporta che le Regioni e le province autonome dovranno adeguare di conseguenza i rispettivi Piani Energetici in materia di fonti rinnovabili e risparmio energetico.

5. Gli impianti fotovoltaici, il cui soggetto responsabile è costituito dagli enti locali saranno assimilati automaticamente alla tipologia degli impianti completamente integrati. Beneficeranno, quindi della Tariffa Incentivante più alta, prevista dal Decreto 19 febbraio 2007. L'iter autorizzativo relativo a questi impianti viene, inoltre, semplificato.

 


In seguito riportiamo, nello specifico, i comma dell’articolo 30 che illustrano le modifiche contenute nel disegno di legge.

L’articolo 30, relativo ad incentivi alle fonti energetiche rinnovabili, approvato senza modifiche, prevede che gli incentivi Cip6 (di cui al secondo periodo del comma 1117 della Finanziaria 2007) siano destinati solo agli impianti realizzati e operativi, e non a quelli già autorizzati ma in costruzione o non ancora costruiti, per i quali si prevede la possibilità di riconoscimento del diritto agli incentivi da parte del Ministro dello Sviluppo Economico.


L’articolo 30-ter, recante norme per l’incentivazione dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, introduce un nuovo sistema di incentivazione mediante i certificati verdi per gli impianti che entrano in esercizio dal  1 gennaio 2008, di potenza elettrica superiore ad 1 Megawatt (MW), con estensione della validità a 15 anni. La produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonte eolica, solare, geotermica, ecc, di potenza non superiore a 1 MW, immessa nel sistema elettrico, ha diritto, in alternativa ai certificati verdi e su richiesta del produttore, a una tariffa fissa variabile a seconda della fonte utilizzata (come da tabella 2 allegata alla Finanziaria), per un periodo di 15 anni.

L’articolo 30-quater, concernente norme per facilitare la diffusione di fonti energetiche rinnovabili, modifica in più punti l'articolo 12 del Dlgs 29 dicembre 2003, n. 387, recante la disciplina delle procedure autorizzative degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, semplificando le procedure per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili: è previsto, ad esempio, che la realizzazione degli impianti sia soggetta ad una autorizzazione unica, “che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico”.

L’articolo 30-quinquies, relativo a connessione degli impianti, acquisto e trasmissione dell’elettricità da fonti rinnovabili, integra le disposizioni sulla stesura, da parte dell’Autorità per l'energia elettrica e il gas, delle direttive sul servizio di connessione alle reti elettriche degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, al fine di favorirne la diffusione. L'articolo inoltre contiene una delega al Ministro per lo Sviluppo Economico ad emanare con proprio decreto le misure di indirizzo per adeguare ulteriormente la rete elettrica e realizzare le misure necessarie per l'utilizzo dell'energia elettrica fotovoltaica.

L’articolo 30-sexies, relativo all’armonizzazione delle funzioni dello Stato e delle Regioni in materia di fonti rinnovabili, prevede che il Ministro dello Sviluppo Economico stabilisca con un decreto la ripartizione fra le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano della quota minima di incremento dell’energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili necessaria per raggiungere l’obiettivo del 25% del consumo interno lordo entro il 2012, e dei successivi aggiornamenti proposti dall'Unione europea. Di conseguenza, le regioni e le province autonome devono adeguare i propri piani o programmi in materia di promozione delle fonti rinnovabili e dell’efficienza energetica negli usi finali.
Il Ministro dello Sviluppo Economico ogni due anni verifica per ogni Regione le misure adottate, gli interventi in corso, quelli autorizzati, quelli proposti, i risultati ottenuti, e riferisce in Parlamento. In caso di inadempienza delle Regioni il Governo può procedere dapprima ad un motivato richiamo, e successivamente provvedere direttamente. Le regioni promuovono il coinvolgimento delle province e dei comuni nelle iniziative per il raggiungimento dell'obiettivo di incremento delle fonti energetiche rinnovabili nei rispettivi territori

Infine, l’articolo 30-septies, recante norme per l'incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, è relativo alla tipologia di impianti fotovoltaici i cui soggetti responsabili sono gli enti locali. Ai fini dell’erogazione delle tariffe incentivanti in Conto energia previste dal DM 19 febbraio 2007, finalizzato ad incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica, prevede che gli impianti fotovoltaici i cui soggetti responsabili sono enti locali, sono considerati alla pari dell’impianto fotovoltaico con integrazione architettonica, beneficiando quindi di una tariffa più alta. Per la costruzione e l’esercizio di questi impianti viene, inoltre, semplificato il procedimento di rilascio dell’autorizzazione unica.

È stato invece respinto dal Senato l’emendamento che proponeva l’istituzione del Fondo per la ricerca nucleare.

 

Riepilogo degli argomenti di maggiore interesse:
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