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| Certificazione energetica degli edifici: senza certificato energetico niente permesso di costruire |
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Dal 2009 il titolo abilitativo per le nuove costruzioni sarà subordinato alla certificazione energetica dell'edificio 08 gennaio 2008 - La Finanziaria 2008 (Legge 244/2007) accelera i tempi in materia di certificazione energetica degli edifici. L’art. 1, comma 282, della Legge 244/2007 prevede che per le nuove costruzioni che rientrano fra gli edifici di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, il rilascio del certificato di agibilità al permesso di costruire è subordinato alla presentazione della certificazione energetica dell'edificio. Ricordiamo che, ai sensi dell’art. 6 del DLgs 192/2005, gli edifici di nuova costruzione e quelli di superficie superiore a 1000 metri quadrati interessati da ristrutturazione integrale, devono essere dotati, al termine dei lavori, di un attestato di certificazione energetica. L’art. 1, comma 288, prevede infatti che, a decorrere dall'anno 2009, in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di attuazione del DLgs 192/2005 (tra cui le Linee Guida), il rilascio del permesso di costruire sarà subordinato alla certificazione energetica dell'edificio - come previsto dall'articolo 6 dello stesso DLgs 192/2005 - nonché delle caratteristiche strutturali dell'immobile finalizzate al risparmio idrico e al reimpiego delle acque meteoriche. Il successivo comma 289 dell’art. 1 della Finanziaria 2008, modificando l’art. 4 del Testo Unico dell’Edilizia (Dpr 380/2001), dispone che, sempre dal 1º gennaio 2009, i regolamenti edilizi devono prevedere, ai fini del rilascio del permesso di costruire per gli edifici di nuova costruzione, l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell'intervento. Per i fabbricati industriali, di estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati, la produzione energetica minima è di 5 kW.
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