| Accise sul gas naturale per gli usi industriali |
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Viene resa strutturale, a partire dall'anno 2009, l'agevolazione relativa alla riduzione della accisa sul gas naturale per gli usi industriali. L'articolo 4 del dl 356/2001 aveva disposto, per l'anno 2001, la riduzione del 40% dell'aliquota di accisa per gli usi industriali in favore dei soggetti, grandi consumatori, che registrano consumi superiori a 1.200.000 metri cubi per anno (termoelettrici esclusi). La disposizione era stata prorogata da vari provvedimenti a carattere temporaneo e, da ultimo, fino al 31 dicembre 2008. L'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 356/2001, aveva aumentato (rispettivamente di 50 lire per litro di gasolio e 50 lire per chilogrammo di Gpl), in via temporanea, le riduzioni di costo stabilite dall'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 448/1998 sui citati prodotti per riscaldamento utilizzati in determinate zone del Paese (aree climaticamente e geograficamente svantaggiate unitamente alla regione Sardegna). Tali aumenti delle riduzioni di costo sono stati, successivamente, più volte prorogati da disposizioni normative a carattere temporaneo e, da ultimo, fino al 31 dicembre 2008. La disposizione rende strutturali, a partire dall'anno 2009, gli aumenti delle riduzioni di costo, sul gasolio e sul Gpl. In base alla disposizione la misura dell'aliquota è pari a 0,007 euro (14,52 lire) al metro cubo, anziché 0,012 euro (24,2 lire). |
I Ministri dell’Ambiente dei paesi del G8, Italia, Francia, Germania, Regno Unito, Stati Uniti, Giappone, Canada, Russia, assieme a Cina, India, Brasile, Messico, Indonesia, Sudafrica, Australia, Repubblica di Corea, Egitto, con la partecipazione della Repubblica Ceca, Presidenza di turno dell’Unione Europea, della Commissione Europea, della Danimarca in qualità di Presidenza della prossima COP (Convention on Climate Change) e di alcune Organizzazioni Internazionali, si riuniranno a Siracusa su iniziativa della Presidenza italiana del G8.

