| Testo del decreto Conto Energia 2007 |
|
|
|
|
Attenzione: questo e' un documento tecnico. La parte leggibile e' disponibile qui: Decreto Conto Energia 2007 (23-feb-2007)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICODECRETO 19 febbraio 2007Criteri e modalita' per incentivare la produzione di energia elettrica medianteconversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'articolo 7 del decretolegislativo 29 dicembre 2003, n. 387. (GU n. 45 del 23-2-2007)IL MINISTRODELLO SVILUPPO ECONOMICOdi concerto conIL MINISTRO DELL'AMBIENTEE DELLA TUTELA DEL TERRITORIOE DEL MAREVisto l'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003,n. 387, recante attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa allapromozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energeticherinnovabili nel mercato interno dell'elettricita', prevede che ilMinistro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministrodell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con laConferenza unificata, adotti uno o piu' decreti con i quali sonodefiniti i criteri per l'incentivazione della produzione di energiaelettrica dalla fonte solare;Visto l'art. 7, comma 2, lettera d), del decreto legislativo29 dicembre 2003, n. 387, stabilisce che per l'elettricita' prodottamediante conversione fotovoltaica della fonte solare i criteri perl'incentivazione prevedono una specifica tariffa incentivante, diimporto decrescente e di durata tali da garantire una equaremunerazione dei costi di investimento e di esercizio;Visti i decreti del Ministro delle attivita' produttive di concertocon il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 28 luglio2005 e 6 febbraio 2006 (nel seguito: i decreti interministeriali28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006), con i quali e' stata data primaattuazione a quanto disposto dall'art. 7, comma 2, lettera d), deldecreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione in legge, conmodificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recantedisposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dellaPresidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri. Delega alGoverno per il coordinamento delle disposizioni in materia difunzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministrie dei Ministeri;Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successivemodificazioni e integrazioni, recante attuazione della direttiva2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia;Visto l'art. 52 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, esuccessive modificazioni e integrazioni, il quale dispone, tral'altro, che non e' sottoposta ad imposta l'energia elettricaprodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza nonsuperiore a 20 kW;Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996come modificato ed integrato dal decreto del Presidente del Consigliodei Ministri 3 settembre 1999, il quale dispone che per talunetipologie di progetti che non ricadono in aree naturali protette, trale quali gli impianti industriali non termici per la produzione dienergia, vapore ed acqua calda, l'autorita' competente verifica se lecaratteristiche del progetto richiedono lo svolgimento dellaprocedura di valutazione d'impatto ambientale;Visto l'art. 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ilquale individua gli immobili e le aree di notevole interesse pubblicosoggette alle disposizioni di cui al titolo I della parte terza dellostesso decreto legislativo;Considerato che i primi risultati dell'attuazione dei decretiinterministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006 hanno evidenziatouna notevole complessita' gestionale del meccanismo nonche' uneccessivo squilibrio a favore della realizzazione di grandi impiantiinstallati a terra;Considerato che gli impianti fotovoltaici possono essere realizzatianche disponendo i relativi moduli sugli edifici;Considerato che gli impianti fotovoltaici con moduli collocatisecondo criteri di integrazione architettonica o funzionale suelementi di arredo urbano e viario, superfici esterne degli involucridi edifici, fabbricati e strutture edilizie di qualsiasi funzione edestinazione, non ricadenti in aree naturali protette non sonoassoggettati a procedura di valutazione d'impatto ambientale inragione dei predetti criteri di integrazione;Ritenuto di dover introdurre correttivi al meccanismo introducendoun sistema di accesso agli incentivi semplificato, stabile eduraturo;Ritenuto opportuno chiarire che, in forza dell'art. 52 del citatodecreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successivemodificazioni e integrazioni, gli impianti fotovoltaici di potenzanon superiore a 20 kW sono da considerare impianti non industriali, edunque non assoggettabili alla procedura di valutazione d'impattoambientale, qualora non ricadenti in aree naturali protette;Ritenuto di dover orientare il processo di diffusione delfotovoltaico verso applicazioni piu' promettenti, in termini dipotenziale di diffusione e connesso sviluppo tecnologico, e checonsentano minor utilizzo del territorio, privilegiandol'incentivazione di impianti fotovoltaici i cui moduli sonoposizionati o integrati nelle superfici esterne degli involucri degliedifici e negli elementi di arredo urbano e viario, tenendo tuttaviaconto anche dei maggiori costi degli impianti di piccola potenza,nonche' di alcune applicazioni specifiche;Ritenuto che il fotovoltaico sia da sostenere prioritariamente inabbinamento all'uso efficiente dell'energia, in particolare conmodalita' organicamente raccordate con le disposizioni in materia diefficienza energetica degli edifici;Acquisita l'intesa della Conferenza unificata, di cui all'art. 8del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sancita nella sedutadel 15 febbraio 2007;E m a n ail seguente decreto:Art. 1.Finalita'1. Il presente decreto stabilisce i criteri e le modalita' perincentivare la produzione di energia elettrica da impianti solarifotovoltaici, in attuazione dell'art. 7 del decreto legislativo29 dicembre 2003, n. 387.Art. 2.Definizioni1. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:a) impianto o sistema solare fotovoltaico (o impiantofotovoltaico) e' un impianto di produzione di energia elettricamediante conversione diretta della radiazione solare, tramitel'effetto fotovoltaico; esso e' composto principalmente da un insiemedi moduli fotovoltaici, nel seguito denominati anche moduli, uno opiu' gruppi di conversione della corrente continua in correntealternata e altri componenti elettrici minori;b1) impianto fotovoltaico non integrato e' l'impianto con moduliubicati al suolo, ovvero con moduli collocati, con modalita' diversedalle tipologie di cui agli allegati 2 e 3, sugli elementi di arredourbano e viario, sulle superfici esterne degli involucri di edifici,di fabbricati e strutture edilizie di qualsiasi funzione edestinazione;b2) impianto fotovoltaico parzialmente integrato e' l'impianto icui moduli sono posizionati, secondo le tipologie elencate inallegato 2, su elementi di arredo urbano e viario, superfici esternedegli involucri di edifici, fabbricati, strutture edilizie diqualsiasi funzione e destinazione;b3) impianto fotovoltaico con integrazione architettonica e'l'impianto fotovoltaico i cui moduli sono integrati, secondo letipologie elencate in allegato 3, in elementi di arredo urbano eviario, superfici esterne degli involucri di edifici, fabbricati,strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione;c) potenza nominale (o massima, o di picco, o di targa)dell'impianto fotovoltaico e' la potenza elettrica dell'impianto,determinata dalla somma delle singole potenze nominali (o massime, odi picco, o di targa) di ciascun modulo fotovoltaico facente partedel medesimo impianto, misurate alle condizioni nominali, comedefinite alla lettera d);d) condizioni nominali sono le condizioni di prova dei modulifotovoltaici nelle quali sono rilevate le prestazioni dei modulistessi, secondo un protocollo definito dalle norme CEI EN 60904-1 dicui all'allegato 1;e) energia elettrica prodotta da un impianto fotovoltaico e'l'energia elettrica misurata all'uscita del gruppo di conversionedella corrente continua in corrente alternata, ivi inclusol'eventuale trasformatore, prima che essa sia resa disponibile alleutenze elettriche del soggetto responsabile e/o immessa nella reteelettrica;f) punto di connessione e' il punto della rete elettrica, dicompetenza del gestore di rete, nel quale l'impianto fotovoltaicoviene collegato alla rete elettrica;g) data di entrata in esercizio di un impianto fotovoltaico e' laprima data utile a decorrere dalla quale sono verificate tutte leseguenti condizioni:g1) l'impianto e' collegato in parallelo con il sistemaelettrico;g2) risultano installati tutti i contatori necessari per lacontabilizzazione dell'energia prodotta e scambiata o ceduta con larete;g3) risultano attivi i relativi contratti di scambio o cessionedell'energia elettrica;g4) risultano assolti tutti gli eventuali obblighi relativialla regolazione dell'accesso alle reti;h) soggetto responsabile e' il soggetto responsabiledell'esercizio dell'impianto e che ha diritto, nel rispetto delledisposizioni del presente decreto, a richiedere e ottenere le tariffeincentivanti;i) soggetto attuatore e' il Gestore dei servizi elettrici - GSES.p.a., gia' Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a., dicui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio2004;j) potenziamento e' l'intervento tecnologico eseguito su unimpianto entrato in esercizio da almeno due anni, consistente in unincremento della potenza nominale dell'impianto, mediante aggiunta dimoduli fotovoltaici la cui potenza nominale complessiva sia noninferiore a 1 kW, in modo da consentire una produzione aggiuntivadell'impianto medesimo, come definita alla lettera k);k) produzione aggiuntiva di un impianto e' l'aumento, ottenuto aseguito di un potenziamento ed espresso in kWh, dell'energiaelettrica prodotta annualmente, di cui alla lettera e), rispetto allaproduzione annua media prima dell'intervento, come definita allalettera l); per i soli interventi di potenziamento su impianti nonmuniti del gruppo di misura dell'energia prodotta, la produzioneaggiuntiva e' pari all'energia elettrica prodotta dall'impianto aseguito dell'intervento di potenziamento, moltiplicata per ilrapporto tra l'incremento di potenza nominale dell'impianto, ottenutoa seguito dell'intervento di potenziamento, e la potenza nominalecomplessiva dell'impianto a seguito dell'intervento di potenziamento;l) produzione annua media di un impianto e' la media aritmetica,espressa in kWh, dei valori dell'energia elettrica effettivamenteprodotta, di cui alla lettera e), negli ultimi due anni solari, alnetto di eventuali periodi di fermata dell'impianto eccedenti leordinarie esigenze manutentive;m) rifacimento totale e' l'intervento impiantistico-tecnologicoeseguito su un impianto entrato in esercizio da almeno venti anni checomporta la sostituzione con componenti nuovi almeno di tutti imoduli fotovoltaici e del gruppo di conversione della correntecontinua in corrente alternata;n) piccola rete isolata e' una rete elettrica cosi' come definitadall'art. 2, comma 17, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79,e successive modificazioni e integrazioni;r) servizio di scambio sul posto e' il servizio di cui all'art. 6del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, come disciplinatodalla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas10 febbraio 2006, n. 28/06, ed eventuali successivi aggiornamenti.2. Valgono inoltre le definizioni riportate all'art. 2 del decretolegislativo 16 marzo 1999, n. 79, escluso il comma 15, nonche' ledefinizioni riportate all'art. 2 del decreto legislativo 29 dicembre2003, n. 387.Art. 3.Requisiti dei soggetti che possono beneficiaredelle tariffe incentivanti1. Possono beneficiare delle tariffe di cui all'art. 6 e del premiodi cui all'art. 7:a) le persone fisiche;b) le persone giuridiche;c) i soggetti pubblici;d) i condomini di unita' abitative e/o di edifici.Art. 4.Requisiti dei componenti e degli impianti ai finidell'accesso alle tariffe incentivanti1. Nei limiti stabiliti all'art. 13, l'accesso alle tariffeincentivanti di cui all'art. 6 e al premio di cui all'art. 7 e'consentito a condizione che gli impianti fotovoltaici rispettino irequisiti di cui ai successivi commi e sempreche' i medesimi impiantinon abbiano beneficiato delle tariffe incentivanti introdotte daidecreti interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006.2. La potenza nominale degli impianti deve essere non inferiore a 1kW.3. Gli impianti fotovoltaici devono essere entrati in esercizio indata successiva alla data di entrata in vigore del provvedimento dicui all'art. 10, comma 1, a seguito di interventi di nuovacostruzione, rifacimento totale o potenziamento. Gli impianti entratiin esercizio a seguito di potenziamento possono accedere alle tariffeincentivanti limitatamente alla produzione aggiuntiva ottenuta aseguito dell'intervento di potenziamento, e non possono accedere alpremio di cui all'art. 7.4. Gli impianti fotovoltaici e i relativi componenti devono essereconformi alle norme tecniche richiamate nell'allegato 1 e devonoessere realizzati con componenti di nuova costruzione o comunque nongia' impiegati in altri impianti.5. Gli impianti fotovoltaici devono ricadere tra le tipologie dicui all'art. 2, comma 1, lettere b1), b2) e b3).6. Gli impianti fotovoltaici devono essere collegati alla reteelettrica o a piccole reti isolate. Ogni singolo impiantofotovoltaico dovra' essere caratterizzato da un unico punto diconnessione alla rete elettrica, non condiviso con altri impiantifotovoltaici.7. Sono ammessi alle tariffe incentivanti previste dal presentedecreto anche gli impianti entrati in esercizio nel periodointercorrente tra il 1° ottobre 2005 e la data di entrata in vigoredel provvedimento di cui all'art. 10, comma 1, sempreche' realizzatinel rispetto delle disposizioni dei decreti interministeriali28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006, e sempreche' tali impianti nonbeneficino e non abbiano beneficiato delle tariffe di cui ai medesimidecreti interministeriali. Ai predetti impianti compete, in relazionealla potenza nominale dei medesimi, la tariffa prevista dall'art. 6,relativa agli impianti che entrano in esercizio nel 2007.8. Per gli impianti di cui al comma 7, la richiesta di concessionedella pertinente tariffa incentivante deve essere inoltrata entronovanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento dicui all'art. 10, comma 1, a pena la decadenza del diritto alletariffe incentivanti. La richiesta e' corredata della documentazionefinale di entrata in esercizio elencata nell'allegato 4, con leseguenti varianti al punto 5 del medesimo allegato:a) il testo del punto c) e' sostituito dal seguente: «conformita'dell'impianto alle disposizioni dell'art. 4 del decretointerministeriale 28 luglio 2005, come modificato dal decretointerministeriale 6 febbraio 2006»;b) il testo del punto g) e' sostituito dal seguente:«g1) di non incorrere in condizioni che, ai sensi del decretointerministeriale 28 luglio 2005, art. 10, commi da 2 a 5, comportanola non applicabilita' o la non compatibilita' con le tariffe di cuiall'art. 6;g2) di beneficiare [o non beneficiare] della detrazione fiscalerichiamata all'art. 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,ivi incluse proroghe e modificazioni della medesima detrazione, ilcui beneficio comporta una riduzione del 30% delle tariffeincentivanti riconosciute».9. Con successivo decreto sono determinati i criteri perl'incentivazione della produzione di energia elettrica medianteconversione fotovoltaica della fonte solare in impianti non collegatialla rete elettrica o a piccole reti isolate.Art. 5.Procedure per l'accesso alle tariffe incentivanti1. Il soggetto che intende realizzare un impianto fotovoltaico eaccedere alle tariffe incentivanti di cui all'art. 6 inoltra algestore di rete il progetto preliminare dell'impianto e richiede almedesimo gestore la connessione alla rete ai sensi dell'art. 9,comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e di quantoprevisto dall'art. 14 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.387. Nel caso di impianti di potenza nominale non inferiore a 1 kW enon superiore a 20 kW, il soggetto precisa se intende avvalersi omeno del servizio di scambio sul posto per l'energia elettricaprodotta.2. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas definisce lemodalita' e le tempistiche secondo le quali il gestore di retecomunica il punto di consegna ed esegue la connessione dell'impiantoalla rete elettrica, prevedendo penali nel caso di mancato rispetto edefinendo le modalita' con le quali tali condizioni si applicanoanche agli impianti che hanno acquisito il diritto alle tariffeincentivanti ai sensi dei decreti interministeriali 28 luglio 2005 e6 febbraio 2006. Nelle more di tali provvedimenti valgono, per quantoapplicabili, le norme vigenti.3. A impianto ultimato, il soggetto che ha realizzato l'impiantotrasmette al gestore di rete comunicazione di ultimazione dei lavori.4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in eserciziodell'impianto il soggetto responsabile e' tenuto a far pervenire alsoggetto attuatore richiesta di concessione della pertinente tariffaincentivante, unitamente alla documentazione finale di entrata inesercizio elencata nell'allegato 4, fatte salve integrazioni definitenel provvedimento di cui all'art. 10, comma 1. Il mancato rispettodei termini di cui al presente comma comporta la non ammissibilita'alle tariffe incentivanti di cui all'art. 6.5. Entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiestadi cui al comma 4, completa di tutta la documentazione ivirichiamata, il soggetto attuatore, verificato il rispetto delledisposizioni del presente decreto e tenuto conto di quanto previstoall'art. 6, comunica al soggetto responsabile la tariffariconosciuta.6. Le modalita' di erogazione della tariffa di cui all'art. 6 e delpremio di cui all'art. 7 sono fissate nel provvedimento di cuiall'art. 10, comma 1.7. Ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto legislativo29 dicembre 2003, n. 387, per la costruzione e l'esercizio diimpianti fotovoltaici per i quali non e' necessaria alcunaautorizzazione, come risultante dalla legislazione nazionale oregionale vigente in relazione alle caratteristiche e alla ubicazionedell'impianto, non si da' luogo al procedimento unico di cui all'art.12, comma 4, del medesimo decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.387, ed e' sufficiente per gli stessi impianti la dichiarazione diinizio attivita'. Qualora sia necessaria l'acquisizione di un soloprovvedimento autorizzativo comunque denominato, l'acquisizione delpredetto provvedimento sostituisce il procedimento unico di cuiall'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. Lepredette previsioni si applicano anche agli impianti che hannoacquisito il diritto alle tariffe incentivanti ai sensi dei decretiinterministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006.8. Gli impianti di cui all'art. 2, comma 1, lettere b2) e b3),nonche', ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 26 ottobre1995, n. 504, gli impianti fotovoltaici di potenza non superiore a 20kW sono considerati impianti non industriali e conseguentemente nonsono soggetti alla verifica ambientale di cui al decreto delPresidente della Repubblica 12 aprile 1996 come modificato edintegrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri3 settembre 1999, sempreche' non ubicati in aree protette.9. Ai sensi dell'art. 12, comma 7, del decreto legislativo29 dicembre 2003, n. 387, anche gli impianti fotovoltaici possonoessere realizzati in aree classificate agricole dai vigenti pianiurbanistici senza la necessita' di effettuare la variazione didestinazione d'uso dei siti di ubicazione dei medesimi impiantifotovoltaici.10. Il soggetto attuatore predispone una piattaforma informaticaper le comunicazioni tra i soggetti responsabili e lo stesso soggettoattuatore, anche relative al premio di cui all'art. 7.Art. 6.Tariffe incentivanti e periodo di diritto1. L'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici,realizzati in conformita' al presente decreto ed entrati in esercizionel periodo intercorrente tra la data di emanazione del provvedimentodi cui all'art. 10, comma 1, e il 31 dicembre 2008, ha diritto a unatariffa incentivante che, in relazione alla potenza nominale e allatipologia dell'impianto, di cui all'art. 2, comma 1, lettere b1), b2)e b3), assume il valore di cui alla successiva tabella (valori ineuro/kWh prodotto dall'impianto fotovoltaico). La tariffa individuatasulla base della medesima tabella e' riconosciuta per un periodo diventi anni a decorrere dalla data di entrata in eserciziodell'impianto ed e' costante in moneta corrente in tutto il periododi venti anni.2. L'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici,realizzati in conformita' al presente decreto ed entrati in esercizioin ciascuno degli anni del periodo intercorrente tra il 1° gennaio2009 e il 31 dicembre 2010, ha diritto, in relazione alla potenzanominale e alla tipologia dell'impianto, alla tariffa incentivante dicui al comma 1, decurtata del 2% per ciascuno degli anni dicalendario successivi al 2008 con arrotondamento commerciale allaterza cifra decimale, fermo restando il periodo di venti anni. Ilvalore della tariffa e' costante in moneta corrente nel predettoperiodo di venti anni.3. Con successivi decreti del Ministro dello sviluppo economico diconcerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorioe del mare, d'intesa con la Conferenza unificata, da emanare concadenza biennale a decorrere dal 2009, sono ridefinite le tariffeincentivanti per gli impianti che entrano in esercizio negli annisuccessivi al 2010, tenendo conto dell'andamento dei prezzi deiprodotti energetici e dei componenti per gli impianti fotovoltaici,nonche' dei risultati delle attivita' di cui agli articoli 14 e 15.In assenza dei predetti decreti continuano ad applicarsi, per glianni successivi al 2010, le tariffe fissate dal presente decreto pergli impianti che entrano in esercizio nell'anno 2010.4. Le tariffe di cui ai commi 1 e 2 sono incrementate del 5% conarrotondamento commerciale alla terza cifra decimale nei seguenticasi:a) per impianti fotovoltaici ricadenti nelle righe B) e C),colonna 1, della tabella riportata al comma 1, i cui soggettiresponsabili impiegano l'energia prodotta dall'impianto con modalita'che consentano ai medesimi soggetti di acquisire, con riferimento alsolo impianto fotovoltaico, il titolo di autoproduttore di cuiall'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 esuccessive modificazioni e integrazioni;b) per gli impianti il cui soggetto responsabile e' una scuolapubblica o paritaria di qualunque ordine e grado o una strutturasanitaria pubblica;c) per gli impianti integrati, ai sensi dell'art. 2, comma 1,lettera b3), in superfici esterne degli involucri di edifici,fabbricati, strutture edilizie di destinazione agricola, insostituzione di coperture in eternit o comunque contenenti amianto;d) per gli impianti i cui soggetti responsabili sono enti localicon popolazione residente inferiore a 5000 abitanti sulla basedell'ultimo censimento Istat.5. Il diritto all'incremento di cui a una delle lettere a), b), c)e d) del comma 4 non e' cumulabile con gli incrementi delle altrelettere dello stesso comma 4.6. Sono fatti salvi gli obblighi previsti dalla normativa fiscalein materia di produzione di energia elettrica.Art. 7.Premio per impianti fotovoltaiciabbinati ad un uso efficiente dell'energia1. Gli impianti fotovoltaici che accedono alle tariffe incentivantiai sensi del presente decreto, operanti in regime di scambio sulposto e destinati ad alimentare, anche parzialmente, utenze ubicateall'interno o comunque asservite a unita' immobiliari o edifici, comedefiniti dall'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto2005, n. 192 e successive modificazioni e integrazioni, possonobeneficiare di un premio aggiuntivo con le modalita' e allecondizioni di cui ai successivi commi.2. Il diritto al premio di cui al comma 1 ricorre qualora ilsoggetto responsabile si doti di un attestato di certificazioneenergetica relativo all'edificio o unita' immobiliare, di cui aldecreto legislativo citato al comma 1, comprendente anchel'indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazionienergetiche dell'edificio o dell'unita' immobiliare, e,successivamente alla data di entrata in esercizio dell'impiantofotovoltaico, effettui interventi tra quelli individuati nellamedesima certificazione energetica che conseguano, al netto deimiglioramenti conseguenti alla installazione dell'impiantofotovoltaico, una riduzione di almeno il 10% dell'indice diprestazione energetica dell'edificio o unita' immobiliare rispetto almedesimo indice come individuato nella certificazione energetica.Fino alla data di entrata in vigore delle Linee guida nazionali perla certificazione energetica degli edifici, di cui all'art. 6,comma 9, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successivemodificazioni e integrazioni, l'attestato di certificazioneenergetica e' sostituito dall'attestato di qualificazione energeticadi cui al medesimo decreto legislativo.3. L'avvenuta esecuzione degli interventi e l'ottenimento dellariduzione del fabbisogno di energia di cui al comma 2 sono dimostratimediante produzione di nuova certificazione energetica dell'edificioo unita' immobiliare, con le stesse modalita' di cui al comma 2.4. A seguito dell'esecuzione degli interventi, il soggettoresponsabile trasmette al soggetto attuatore le certificazionienergetiche dell'edificio o unita' immobiliare, di cui ai commi 2 e3, chiedendo il riconoscimento del premio.5. Il premio e' riconosciuto a decorrere dall'anno solaresuccessivo alla data di ricevimento della domanda di cui al comma 4,e consiste in una maggiorazione percentuale della tariffariconosciuta, di cui all'art. 6, in misura pari alla meta' dellapercentuale di riduzione del fabbisogno di energia conseguita edimostrata come previsto al comma 3, con arrotondamento commercialealla terza cifra decimale. La maggiorazione predetta non puo' in ognicaso eccedere il 30% della tariffa incentivante riconosciuta alladata di entrata in esercizio dell'impianto fotovoltaico. La tariffaincentivante maggiorata e' riconosciuta per l'intero periodo residuodi diritto alla tariffa incentivante.6. L'esecuzione di nuovi interventi che conseguano una riduzione dialmeno il 10% dell'indice di prestazione energetica dell'edificio ounita' immobiliare rispetto al medesimo indice antecedente ai nuoviinterventi rinnovano il diritto al premio, con le medesime modalita'di cui ai commi precedenti, fermo restando il limite massimo del 30%di cui al comma 5.7. La cessione congiunta dell'edificio o unita' immobiliare edell'impianto fotovoltaico che ha diritto al premio di cui alpresente articolo comporta la contestuale cessione del diritto allatariffa incentivante e al premio per il residuo periodo di diritto.8. Il premio di cui al comma 1 compete altresi', nella misura del30% di cui al comma 5, agli impianti operanti in regime di scambiosul posto, destinati ad alimentare, anche parzialmente, utenzeubicate all'interno o comunque asservite a unita' immobiliari oedifici, come definiti dall'art. 2, comma 1, del decreto legislativo19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni e integrazioni,qualora le predette unita' immobiliari o edifici siano staticompletati successivamente alla data di entrata in vigore delpresente decreto e conseguano, sulla base di idonea certificazione,un indice di prestazione energetica dell'edificio o unita'immobiliare inferiore di almeno il 50% rispetto ai valori riportatinell'allegato C, comma 1, tabella 1, del decreto legislativo19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni e integrazioni.Art. 8.Ritiro e valorizzazione dell'energia elettricaprodotta dagli impianti fotovoltaici1. L'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici di potenzanominale non superiore a 20 kW puo' beneficiare della disciplinadello scambio sul posto. Tale disciplina continua ad applicarsi dopoil termine del periodo di diritto alla tariffa incentivante di cuiall'art. 6.2. L'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici che nonbeneficiano della disciplina dello scambio sul posto, qualora immessanella rete elettrica, e' ritirata con le modalita' e alle condizionifissate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ai sensidell'art. 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.387, ovvero ceduta sul mercato.3. I benefici di cui ai commi 1 e 2 sono aggiuntivi alle tariffe dicui all'art. 6 e al premio di cui all'art. 7.Art. 9.Condizioni per la cumulabilita' di incentivi1. Le tariffe incentivanti di cui all'art. 6 e il premio di cuiall'art. 7 non sono applicabili all'elettricita' prodotta da impiantifotovoltaici per la cui realizzazione siano o siano stati concessiincentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale ocomunitaria in conto capitale e/o in conto interessi concapitalizzazione anticipata, eccedenti il 20% del costodell'investimento. Le tariffe incentivanti di cui all'art. 6 e ilpremio di cui all'art. 7 sono applicabili all'elettricita' prodottada impianti fotovoltaici per la cui realizzazione siano o siano staticoncessi incentivi pubblici di natura locale, regionale o comunitariain conto capitale e/o in conto interessi con capitalizzazioneanticipata, nel solo caso in cui il soggetto responsabiledell'edificio sia una scuola pubblica o paritaria di qualunque ordinee grado o una struttura sanitaria pubblica.2. Le tariffe incentivanti di cui all'art. 6 e il premio di cuiall'art. 7 non sono cumulabili con:a) i certificati verdi di cui all'art. 2, comma 1, lettera o),del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;b) i titoli derivanti dalla applicazione delle disposizioniattuative dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo1999, n. 79, e dell'art. 16, comma 4, del decreto legislativo23 maggio 2000, n. 164.3. Le tariffe incentivanti di cui all'art. 6 e il premio di cuiall'art. 7 non sono applicabili all'elettricita' prodotta da impiantifotovoltaici realizzati ai fini del rispetto di obblighi discendentidal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successivemodificazioni e integrazioni, o dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296,entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2010.4. Le tariffe incentivanti di cui all'art. 6 e il premio di cuiall'art. 7 non sono applicabili all'elettricita' prodotta da impiantifotovoltaici per i quali sia stata riconosciuta o richiesta ladetrazione fiscale richiamata all'art. 2, comma 5, della legge27 dicembre 2002, n. 289, anche nel caso di proroghe e modificazionidella medesima detrazione.5. Resta fermo il diritto al beneficio della riduzione dell'impostasul valore aggiunto per gli impianti facenti uso di energia solareper la produzione di calore o energia, di cui al decreto delPresidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e al decreto delMinistro delle finanze 29 dicembre 1999.6. Ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera d), del decretolegislativo 29 dicembre 2003, n. 387, le tariffe incentivanti erogateai sensi del presente decreto, ivi inclusi il premio di cui all'art.7 e i benefici di cui all'art. 8, sono finalizzate a garantire unaequa remunerazione dei costi di investimento e di esercizio degliimpianti fotovoltaici.Art. 10.Modalita' per l'erogazione dell'incentivazione1. Con provvedimento emanato entro sessanta giorni dalla data dientrata in vigore del presente decreto, l'Autorita' per l'energiaelettrica e il gas aggiorna i provvedimenti emanati in attuazione deidecreti interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006, al finedi stabilire le modalita', i tempi e le condizioni per l'erogazionedelle tariffe incentivanti di cui all'art. 6 e del premio di cuiall'art. 7, nonche' per la verifica del rispetto delle disposizionidel presente decreto, con particolare riferimento a quanto previstoagli articoli 5 e 11.2. Con propri provvedimenti l'Autorita' per l'energia elettrica eil gas determina le modalita' con le quali le risorse perl'erogazione delle tariffe incentivanti di cui all'art. 6 e delpremio di cui all'art. 7, nonche' per la gestione delle attivita'previste dal presente decreto, trovano copertura nel gettito dellacomponente tariffaria A3 delle tariffe dell'energia elettrica.Art. 11.Verifiche e controlli1. Fatte salve le altre conseguenze disposte dalla legge, falsedichiarazioni inerenti le disposizioni del presente decretocomportano la decadenza dal diritto alla tariffa incentivantesull'intera produzione e per l'intero periodo di diritto alla stessatariffa incentivante, nonche' la decadenza dal diritto al premio dicui all'art. 7. Il soggetto attuatore definisce e attua modalita' peril controllo, anche mediante verifiche sugli impianti, di quantodichiarato dai soggetti responsabili.Art. 12.Obiettivo di potenza nominale da installare1. L'obiettivo nazionale di potenza nominale fotovoltaica cumulatada installare e' stabilito in 3000 MW entro il 2016.Art. 13.Limite massimo della potenza elettrica cumulativa di tutti gliimpianti che possono ottenere le tariffe incentivanti1. Il limite massimo della potenza elettrica cumulativa di tuttigli impianti che, ai sensi del presente decreto, possono ottenere letariffe incentivanti di cui all'art. 6 e il premio di cui all'art. 7e' stabilito in 1200 MW, fatto salvo quanto previsto al comma 2.2. In aggiunta agli impianti che concorrono al raggiungimento dellapotenza elettrica cumulativa di cui al comma 1, hanno diritto alletariffe incentivanti di cui all'art. 6 e al premio di cui all'art. 7tutti gli impianti che entrano in esercizio entro quattordici mesidalla data, comunicata dal soggetto attuatore sul proprio sitointernet, nella quale verra' raggiunto il limite di potenza di 1200MW di cui al comma 1. Il predetto termine di quattordici mesi e'elevato a ventiquattro mesi per i soli impianti i cui soggettiresponsabili sono soggetti pubblici.3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presentedecreto, il soggetto attuatore pubblica sul proprio sito internet eaggiorna con continuita' la potenza cumulata degli impianti entratiin esercizio nell'ambito dei decreti interministeriali 28 luglio 2005e 6 febbraio 2006 e, separatamente, la potenza cumulata degliimpianti entrati in esercizio nell'ambito del presente decreto.4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concertocon il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e delmare, da adottarsi entro i sei mesi successivi alla data diraggiungimento del limite di cui al comma 1, sono determinate lemisure per il conseguimento dell'obiettivo di cui all'art. 12.Art. 14.Monitoraggio della diffusione, divulgazionedei risultati e attivita' di informazione1. Entro il 31 ottobre di ogni anno, il soggetto attuatoretrasmette al Ministero dello sviluppo economico, al Ministerodell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alle regionie province autonome, all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas eall'Osservatorio di cui all'art. 16 del decreto legislativo29 dicembre 2003, n. 387, un rapporto relativo all'attivita' eseguitae ai risultati conseguiti a seguito dell'attuazione dei decretiinterministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006 e del presentedecreto.2. Con separato riferimento ai decreti interministeriali 28 luglio2005 e 6 febbraio 2006 e al presente decreto, il rapporto di cui alcomma 1 fornisce, per ciascuna regione e provincia autonoma e perciascuna tipologia di impianto, l'ubicazione degli impiantifotovoltaici, la potenza annualmente entrata in esercizio, larelativa produzione energetica, i valori delle tariffe incentivantierogate, l'entita' cumulata delle tariffe incentivanti erogate inciascuno degli anni precedenti e ogni altro dato ritenuto utile.3. Qualora, entro i trenta giorni successivi alla data ditrasmissione, il soggetto attuatore non riceva osservazioni delMinistero dello sviluppo economico o del Ministero dell'ambiente edella tutela del territorio e del mare, il rapporto di cui al comma 1e' reso pubblico.4. Il soggetto attuatore pubblica sul proprio sito una raccoltafotografica esemplificativa degli impianti fotovoltaici entrati inesercizio, avvalendosi delle foto trasmesse ai sensi dell'art. 5,comma 4.5. Anche ai fini di quanto previsto all'art. 15, il soggettoattuatore e l'ENEA organizzano, su un campione significativo diimpianti i cui soggetti responsabili sono soggetti pubblici e in mododa rappresentare le diverse tecnologie e applicazioni, un sistema dirilevazione dei dati tecnologici e di funzionamento. Il medesimosoggetto attuatore, attraverso uno specifico protocollo d'intesa conil Ministero della pubblica istruzione, con l'ANCI, con l'UPI e conl'UNCEM, organizza un sistema tecnico-operativo al fine difacilitare, per gli istituti scolastici interessati, l'avvio delleprocedure per la richiesta delle tariffe incentivanti secondo lemodalita' previste all'art. 5.6. Il soggetto attuatore promuove azioni informative finalizzate afavorire la corretta conoscenza del meccanismo di incentivazione edelle relative modalita' e condizioni di accesso, di cui al presentedecreto, rivolte anche ai soggetti pubblici, anche congiuntamente alprotocollo di intesa di cui al comma 5, e ai soggetti che possonofinanziare gli impianti.Art. 15.Monitoraggio tecnologico e promozionedello sviluppo delle tecnologie1. L'ENEA, coordinandosi con il soggetto attuatore, effettua unmonitoraggio tecnologico al fine di individuare le prestazioni delletecnologie impiegate per la realizzazione degli impianti fotovoltaicirealizzati nell'ambito dei decreti interministeriali 28 luglio 2005 e6 febbraio 2006 e nell'ambito del presente decreto, segnalando leesigenze di innovazione tecnologica. Un rapporto annuale in merito,comprendente anche l'analisi degli indici di prestazione degliimpianti aggregati per zone, per tecnologia dei moduli fotovoltaici edel gruppo di conversione della corrente continua in correntealternata e per tipologia degli impianti medesimi e' trasmesso, entroil 31 dicembre di ogni anno, al Ministero dello sviluppo economico eal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.2. Al fine di favorire lo sviluppo di tecnologie innovative per laconversione fotovoltaica che permettano anche l'aumentodell'efficienza di conversione dei componenti e degli impianti, anchesulla base delle attivita' di cui al comma 1 e all'art. 14, ilMinistro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministrodell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa conla Conferenza unificata, adotta gli atti necessari per promuovere losviluppo delle predette tecnologie e delle imprese, nel limite di unapotenza nominale di 100 MW, aggiuntiva rispetto alla potenza di cuiall'art. 13, commi 1 e 2.Art. 16.Disposizioni finali1. Le disposizioni dei decreti interministeriali 28 luglio 2005 e6 febbraio 2006 si continuano ad applicare esclusivamente agliimpianti fotovoltaici che hanno gia' acquisito, entro il 2006, ildiritto alle tariffe incentivanti stabilite dai medesimi decreti. Atali fini, in entrambi i commi 2 e 3 dell'art. 2 del decretointerministeriale 6 febbraio 2006 le parole «per ciascuno degli annidal 2006 al 2012 inclusi» sono cosi' sostituite: «fino al 2006incluso».2. I soggetti che hanno acquisito il diritto alle tariffeincentivanti ai sensi dei decreti interministeriali 28 luglio 2005 e6 febbraio 2006 devono far pervenire al soggetto attuatore lecomunicazioni di inizio lavori, fine lavori, entrata in esercizioentro novanta giorni dalle rispettive scadenze previste dall'art. 8del decreto interministeriale 28 luglio 2005. Qualora le date diinizio lavori, fine lavori, entrata in esercizio siano antecedentialla data di entrata in vigore del presente decreto e non siano gia'state comunicate, il predetto termine di novanta giorni decorre dalladata di entrata in vigore del presente decreto.3. In caso di decadenza o di rinuncia al diritto da parte disoggetti che sono stati ammessi a beneficiare delle tariffeincentivanti introdotte dai decreti interministeriali 28 luglio 2005e 6 febbraio 2006 non si da' luogo, a decorrere dalla data di entratain vigore del presente provvedimento, a scorrimento dei relativielenchi o graduatorie.4. La potenza resa disponibile a seguito della decadenza deldiritto alle tariffe incentivanti di cui ai decreti interministeriali28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006, o a seguito della mancatarealizzazione degli impianti, e' da considerarsi compresa nel limitedi cui al precedente art. 13, comma 1.5. I termini fissati per l'inizio dei lavori e per la conclusionedei lavori di realizzazione degli impianti fotovoltaici ammessi alletariffe incentivanti ai sensi dei decreti interministeriali 28 luglio2005 e 6 febbraio 2006, possono essere posticipati, su richiesta delsoggetto responsabile al soggetto attuatore, per un periodo di temponon superiore a sei mesi, esclusivamente in caso di comprovatoritardo nel rilascio delle necessarie autorizzazioni alla costruzionee all'esercizio dell'impianto, non imputabile al soggettoresponsabile.6. Fermo restando quanto disposto all'art. 4, comma 7, i soggettiche hanno presentato domande di accesso alle tariffe incentivantiintrodotte dai decreti interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio2006 e che non sono stati ammessi a beneficiare delle medesimetariffe a causa dell'esaurimento della potenza limite annualedisponibile, non hanno alcuna priorita' ai fini dell'accesso alletariffe incentivanti di cui al presente decreto. Tali soggetti,possono accedere alle tariffe incentivanti di cui al presente decretonel rispetto delle relative disposizioni.7. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alladata di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblicaitaliana.Roma, 19 febbraio 2007Il Ministrodello sviluppo economicoBersaniIl Ministro dell'ambientee della tutela del territorio e del marePecoraro ScanioAllegato 1I moduli fotovoltaici devono essere provati e verificati dalaboratori accreditati, per le specifiche prove necessarie allaverifica dei moduli, in conformita' alla norma UNI CEI EN ISO/IEC17025. Tali laboratori dovranno essere accreditati EA (EuropeanAccreditation Agreement) o dovranno aver stabilito con EA accordi dimutuo riconoscimento.Gli impianti fotovoltaici devono essere realizzati con componentiche assicurino l'osservanza delle due seguenti condizioni:a) Pcc > 0,85 * Pnom * I/Istc,dove:- Pcc e' la potenza in corrente continua misurata all'uscitadel generatore fotovoltaico, con precisione migliore del ± 2%;- Pnom e' la potenza nominale del generatore fotovoltaico;- I e' l'irraggiamento [W/m2] misurato sul piano dei moduli,con precisione migliore del ± 3%;- Istc, pari a 1000 W/m2, e' l'irraggiamento in condizioni diprova standard;Tale condizione deve essere verificata per I > 600 W/m2.b) Pca > 0,9 * Pccdove:Pca e' la potenza attiva in corrente alternata misurataall'uscita del gruppo di conversione della corrente generata daimoduli fotovoltaici continua in corrente alternata, con precisionemigliore del 2%.La misura della potenza Pcc e della potenza Pca deve essereeffettuata in condizioni di irraggiamento (I) sul piano dei modulisuperiore a 600 W/m2.Qualora nel corso di detta misura venga rilevata una temperaturadi lavoro dei moduli, misurata sulla faccia posteriore dei medesimi,superiore a 40 °C, e' ammessa la correzione in temperatura dellapotenza stessa. In questo caso la condizione a) precedente diventa:a) Pcc > (1 - Ptpv - 0,08) * Pnom * I/IstcOve Ptpv indica le perdite termiche del generatore fotovoltaico(desunte dai fogli di dati dei moduli), mentre tutte le altre perditedel generatore stesso (ottiche, resistive, caduta sui diodi, difettidi accoppiamento) sono tipicamente assunte pari all'8%.Nota:Le perdite termiche del generatore fotovoltaico Ptpv, nota latemperatura delle celle fotovoltaiche Tcel, possono esseredeterminate da:Ptpv = (Tcel - 25) * y /100oppure, nota la temperatura ambiente Tamb da:Ptpv = [Tamb - 25 + (NOCT - 20) * I / 800] * y /100dove:y Coefficiente di temperatura di potenza (parametro,fornito dal costruttore, per moduli in silicio cristallino e'tipicamente pari a 0,4 ÷ 0,5%/°C);NOCT Temperatura nominale di lavoro della cella (parametro,fornito dal costruttore, e' tipicamente pari a 40 ÷ 50%/°C, ma puo'arrivare a 60 °C per moduli in retrocamera).Tamb Temperatura ambiente; nel caso di impianti in cui unafaccia del modulo sia esposta all'esterno e l'altra faccia siaesposta all'interno di un edificio (come accade nei lucernai atetto), la temperatura da considerare sara' la media tra le duetemperature.Tcel e' la temperatura delle celle di un modulofotovoltaico; puo' essere misurata mediante un sensore termoresistivo(PT100) attaccato sul retro del modulo.Gli impianti fotovoltaici e i relativi componenti, le cuitipologie sono contemplate nel presente decreto, devono rispettare,ove di pertinenza, le prescrizioni contenute nelle seguenti normetecniche, comprese eventuali varianti, aggiornamenti ed estensioniemanate successivamente dagli organismi di normazione citati:CEI 64-8: Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominalenon superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in correntecontinua;CEI 11-20: Impianti di produzione di energia elettrica e gruppidi continuita' collegati a reti di I e II categoria;CEI EN 60904-1(CEI 82-1): Dispositivi fotovoltaici Parte 1:Misura delle caratteristiche fotovoltaiche tensione-corrente;CEI EN 60904-2 (CEI 82-2): Dispositivi fotovoltaici - Parte 2:Prescrizione per le celle fotovoltaiche di riferimento;CEI EN 60904-3 (CEI 82-3): Dispositivi fotovoltaici - Parte 3:Principi di misura per sistemi solari fotovoltaici per uso terrestree irraggiamento spettrale di riferimento;CEI EN 61727 (CEI 82-9): Sistemi fotovoltaici (FV) -Caratteristiche dell'interfaccia di raccordo con la rete;CEI EN 61215 (CEI 82-8): Moduli fotovoltaici in siliciocristallino per applicazioni terrestri. Qualifica del progetto eomologazione del tipo;CEI EN 61646 (82-12): Moduli fotovoltaici (FV) a film sottileper usi terrestri - Qualifica del progetto e approvazione di tipo;CEI EN 50380 (CEI 82-22): Fogli informativi e dati di targa permoduli fotovoltaici;CEI 82-25: Guida alla realizzazione di sistemi di generazionefotovoltaica collegati alle reti elettriche di Media e Bassatensione;CEI EN 62093 (CEI 82-24): Componenti di sistemi fotovoltaici -moduli esclusi (BOS) - Qualifica di progetto in condizioni ambientalinaturali;CEI EN 61000-3-2 (CEI 110-31): Compatibilita' elettromagnetica(EMC) - Parte 3: Limiti - Sezione 2: Limiti per le emissioni dicorrente armonica (apparecchiature con corrente di ingresso " = 16 Aper fase);CEI EN 60555-1 (CEI 77-2): Disturbi nelle reti di alimentazioneprodotti da apparecchi elettrodomestici e da equipaggiamentielettrici simili - Parte 1: Definizioni;CEI EN 60439 (CEI 17-13): Apparecchiature assiemate diprotezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT);serie composta da:CEI EN 60439-1 (CEI 17-13/1): Apparecchiature soggette a provedi tipo (AS) e apparecchiature parzialmente soggette a prove di tipo(ANS);CEI EN 60439-2 (CEI 17-13/2): Prescrizioni particolari per icondotti sbarre;CEI EN 60439-3 (CEI 17-13/3): Prescrizioni particolari perapparecchiature assiemate di protezione e di manovra destinate adessere installate in luoghi dove personale non addestrato ha accessoal loro uso - Quadri di distribuzione (ASD);CEI EN 60445 (CEI 16-2): Principi base e di sicurezza perl'interfaccia uomo-macchina, marcatura e identificazione -Individuazione dei morsetti e degli apparecchi e delle estremita' deiconduttori designati e regole generali per un sistema alfanumerico;CEI EN 60529 (CEI 70-1): Gradi di protezione degli involucri(codice IP);CEI EN 60099-1 (CEI 37-1): Scaricatori - Parte 1: Scaricatori aresistori non lineari con spinterometri per sistemi a correntealternataCEI 20-19: Cavi isolati con gomma con tensione nominale nonsuperiore a 450/750 V;CEI 20-20: Cavi isolati con polivinilcloruro con tensionenominale non superiore a 450/750 V;CEI EN 62305 (CEI 81-10): Protezione contro i fulmini;serie composta da:CEI EN 62305-1 (CEI 81-10/1): Principi generali;CEI EN 62305-2 (CEI 81-10/2): Valutazione del rischio;CEI EN 62305-3 (CEI 81-10/3): Danno materiale alle strutture epericolo per le persone;CEI EN 62305-4 (CEI 81-10/4): Impianti elettrici ed elettroniciinterni alle strutture;CEI 81-3: Valori medi del numero di fulmini a terra per anno eper chilometro quadrato;CEI 0-2: Guida per la definizione della documentazione diprogetto per impianti elettrici;CEI 0-3: Guida per la compilazione della dichiarazione diconformita' e relativi allegati per la legge n. 46/1990;UNI 10349: Riscaldamento e raffrescamento degli edifici. Daticlimatici;CEI EN 61724 (CEI 82-15): Rilievo delle prestazioni dei sistemifotovoltaici - Linee guida per la misura, lo scambio e l'analisi deidati;CEI 13-4: Sistemi di misura dell'energia elettrica -Composizione, precisione e verifica;CEI EN 62053-21 (CEI 13-43): Apparati per la misuradell'energia elettrica (c.a.) - Prescrizioni particolari - Parte 21:Contatori statici di energia attiva (classe 1 e 2);EN 50470-1 ed EN 50470-3 in corso di recepimento nazionalepresso CEI;CEI EN 62053-23 (CEI 13-45): Apparati per la misuradell'energia elettrica (c.a.) - Prescrizioni particolari - Parte 23:Contatori statici di energia reattiva (classe 2 e 3);CEI 64-8, parte 7, sezione 712: Sistemi fotovoltaici solari(PV) di alimentazione.Nel caso di impianti fotovoltaici di potenza superiore a 3 kW erealizzati secondo le tipologie di interventi valide ai fini delriconoscimento dell'integrazione architettonica (articolo 2, comma 1,lettera b3)), in deroga alle certificazioni sopra richieste, sonoammessi moduli fotovoltaici non certificati secondo le norme CEI EN61215 (per moduli in silicio cristallino) o CEI EN 61646 (per modulia film sottile) nel solo caso in cui non siano commercialmentedisponibili dei prodotti certificati che consentano di realizzare iltipo di integrazione progettato per lo specifico impianto. In questocaso e' richiesta una dichiarazione del costruttore che il prodottoe' progettato e realizzato per poter superare le prove richiestedalla norma CEI EN 61215 o CEI EN 61646. La dichiarazione dovra'essere supportata da certificazioni rilasciate da un laboratorioaccreditato, ottenute su moduli similari, ove disponibili, oppuresuffragata da una adeguata motivazione tecnica. Tale laboratoriodovra' essere accreditato EA (European Accreditation Agreement) odovra' aver stabilito con EA accordi di mutuo riconoscimento.Si applicano inoltre, per quanto compatibili con le norme sopraelencate, i documenti tecnici emanati dai gestori di rete riportantidisposizioni applicative per la connessione di impianti fotovoltaicicollegati alla rete elettrica.Allegato 2TIPOLOGIE DI INTERVENTI VALIDE AI FINI DEL RICONOSCIMENTODELLA PARZIALE INTEGRAZIONE ARCHITETTONICA(Art. 2, COMMA 1, LETTERA B2)|Moduli fotovoltaici installati su tetti piani e|terrazze di edifici e fabbricati. Qualora sia|presente una balaustra perimetrale, la quota|massima, riferita all'asse mediano dei moduli|fotovoltaici, deve risultare non superioreTipologia specifica 1|all'altezza minima della stessa balaustra.---------------------------------------------------------------------|Moduli fotovoltaici installati su tetti,|coperture, facciate, balaustre o parapetti di|edifici e fabbricati in modo complanare alla|superficie di appoggio senza la sostituzione|dei materiali che costituiscono le superficiTipologia specifica 2|d'appoggio stesse.---------------------------------------------------------------------|Moduli fotovoltaici installati su elementi di|arredo urbano, barriere acustiche, pensiline,|pergole e tettoie in modo complanare alla|superficie di appoggio senza la sostituzione|dei materiali che costituiscono le superficiTipologia specifica 3|d'appoggio stesse.Allegato 3TIPOLOGIE DI INTERVENTI VALIDE AI FINI DEL RICONOSCIMENTODELL'INTEGRAZIONE ARCHITETTONICA (ART. 2, COMMA 1, LETTERA B3)|Sostituzione dei materiali di rivestimento di|tetti, coperture, facciate di edifici e|fabbricati con moduli fotovoltaici aventi la|medesima inclinazione e funzionalita'Tipologia specifica 1 |architettonica della superficie rivestita---------------------------------------------------------------------|Pensiline, pergole e tettoie in cui la|struttura di copertura sia costituita dai|moduli fotovoltaici e dai relativi sistemi diTipologia specifica 2 |supporto---------------------------------------------------------------------|Porzioni della copertura di edifici in cui i|moduli fotovoltaici sostituiscano il materiale|trasparente o semitrasparente atto a|permettere l'illuminamento naturale di uno oTipologia specifica 3 |piu' vani interni---------------------------------------------------------------------|Barriere acustiche in cui parte dei pannelli|fonoassorbenti siano sostituiti da moduliTipologia specifica 4 |fotovoltaici---------------------------------------------------------------------|Elementi di illuminazione in cui la superficie|esposta alla radiazione solare degli elementi|riflettenti sia costituita da moduliTipologia specifica 5 |fotovoltaici---------------------------------------------------------------------|Frangisole i cui elementi strutturali siano|costituiti dai moduli fotovoltaici e daiTipologia specifica 6 |relativi sistemi di supporto---------------------------------------------------------------------|Balaustre e parapetti in cui i moduli|fotovoltaici sostituiscano gli elementi diTipologia specifica 7 |rivestimento e copertura---------------------------------------------------------------------|Finestre in cui i moduli fotovoltaici|sostituiscano o integrino le superfici vetrateTipologia specifica 8 |delle finestre stesse---------------------------------------------------------------------|Persiane in cui i moduli fotovoltaici|costituiscano gli elementi strutturali delleTipologia specifica 9 |persiane---------------------------------------------------------------------|Qualsiasi superficie descritta nelle tipologie|precedenti sulla quale i moduli fotovoltaici|costituiscano rivestimento o coperturaTipologia specifica 10|aderente alla superficie stessaAllegato 4DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA DI CONCESSIONEDELLA TARIFFA INCENTIVANTE (Art. 5, COMMA 4)MENTAZIONE FINALE DI ENTRATA IN ESERCIZIO1. Documentazione finale di progetto dell'impianto, realizzato inconformita' alla norma CEI-02, firmato da professionista o tecnicoiscritto all'albo professionale. La documentazione finale di progettodeve essere corredata da elaborati grafici di dettaglio e da almenocinque fotografie su supporto informatico volte a fornire, attraversodiverse inquadrature, una visione completa dell'impianto, dei suoiparticolari e del quadro di insieme in cui si inserisce e asupportare quanto dichiarato ai sensi della lettera d) dellasottostante dichiarazione sostitutiva di atto notorio.2. Scheda tecnica che riporta l'ubicazione e la potenza nominaledell'impianto, la tensione in corrente continua in ingresso al gruppodi conversione della corrente continua in corrente alternata, latensione in corrente alternata in uscita dal gruppo di conversionedella corrente continua in corrente alternata, le caratteristiche deimoduli fotovoltaici, del gruppo di conversione della correntecontinua in corrente alternata, la produzione annua attesa di energiaelettrica, le modalita' con le quali viene assicurato il rispetto deirequisiti tecnici di cui all'allegato 1 al presente decreto.3. Elenco dei moduli fotovoltaici indicante modello, marca e numerodi matricola, e dei convertitori della corrente continua in correntealternata, con indicazione di modello marca e numero di matricola.4. Certificato di collaudo dell'impianto.5. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' autenticata,firmata dal soggetto responsabile, con la quale si attesta: a) lanatura del soggetto responsabile, con riferimento all'art. 3; b) latipologia dell'intervento di realizzazione dell'impianto (nuovacostruzione, potenziamento, rifacimento totale; c) la conformita'dell'impianto e dei relativi componenti alle disposizioni dell'art.4; d) la tipologia dell'impianto, in relazione a quelle definiteall'art. 2, comma 1, lettere b1), b2), b3), con riferimento, per lemedesime lettere b2) e b3), alle specifiche tipologie di cui agliallegati 2 e 3, nonche', qualora ne ricorra il caso, della specificaapplicazione, con riferimento all'art. 6, comma 4; e) la data dientrata in esercizio dell'impianto in relazione alla definizione dicui all'art. 2, comma 1, lettera g); f) se l'impianto opera o meno inregime di scambio sul posto; g) di non incorrere in condizioni che,ai sensi dell'art. 9, commi 1, 2 e 3 e 4, comportano la nonapplicabilita' o la non compatibilita' con le tariffe di cui all'art.6 e al premio di cui all'art. 7.6. Copia, ove ricorra il caso, della denuncia di aperturadell'officina elettrica.Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato |
Da domani le bollette della luce e del gas saranno più leggere. L'Autorità per l'energia ha stabilito, per la terza volta consecutiva, una riduzione delle condizioni economiche di riferimento.

