| Novità per l'incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici |
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A breve sarà possibile, rispettando determinati requisiti, suddividere l’impianto fotovoltaico in varie sezioni, ognuna con differente contatore di misura.
25 novembre 2008 - L’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (AEEG) ha introdotto, nella riunione del 17 novembre 2008, delle novità riguardo gli incentivi per l’energia prodotta da impianti fotovoltaici, modificando la Deliberazione del 13/4/2008. Il provvedimento sarà trasmesso alla società Gestore dei Servizi Elettrici S.p.A., affinché il provveda alla sua attuazione. In pratica sarà possibile, rispettando determinati requisiti, suddividere l’impianto fotovoltaico in varie sezioni, ognuna con differente contatore di misura. Sarà possibile, quindi, realizzare anche un impianto in più fasi successive o con diverse tipologie di integrazione architettonica, ognuna delle quali ha diritto ad una diversa tariffa incentivante. Ecco il testo della modifica: La deliberazione n. 90/07 è modificata e integrata aggiungendo: a. dopo il comma 5.4, i seguenti commi: “5.5 Ai fini del presente provvedimento, l’impianto fotovoltaico può essere composto anche da sezioni di impianto a condizione che: a) all’impianto corrisponda un solo soggetto responsabile; 5.6 Per gli impianti fotovoltaici composti da sezioni di impianto di cui al precedente articolo 5, comma 5.5, il soggetto responsabile è tenuto a: a) dichiarare, al momento della presentazione della richiesta di cui all’art. 5, comma 4 del decreto ministeriale 19 febbraio 2007 per la prima sezione di impianto entrata in esercizio, la potenza nominale complessiva dell’impianto, nonché il numero massimo di sezioni di cui si compone il medesimo; b) presentare la richiesta di cui all’art. 5, comma 4, del decreto ministeriale 19 febbraio 2007, nel rispetto del termine ivi definito, per ciascuna sezione di impianto entrata in esercizio in data successiva alla data di entrata in esercizio della prima sezione di impianto. 5.7 Nei casi di cui al comma 5.5, la data di entrata in esercizio di tutte le sezioni deve avvenire entro e non oltre due anni dalla data di entrata in esercizio della prima sezione di impianto e comunque non oltre il termine di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto ministeriale 19 febbraio 2007. Ai fini del rispetto dei limiti stabiliti dall’art. 13 del decreto ministeriale 19 febbraio 2007, la verifica e la comunicazione di ammissione alle tariffa incentivante di cui al comma 5.1 è riferita alla potenza nominale della prima sezione di impianto entrata in esercizio al momento della presentazione della richiesta di cui all’articolo 5, comma 4 del medesimo decreto.”;b. dopo il comma 8.7, il seguente comma: “8.8 Nei casi di cui al comma 5.5, l’incentivo è corrisposto, relativamente a ciascuna sezione, con le medesime modalità di cui al comma 8.1, lettera a). Al fine della determinazione del valore dell’incentivo si fa riferimento all’anno in cui ciascuna sezione entra in esercizio e alla potenza nominale complessiva dell’impianto dichiarata dal soggetto responsabile, intesa come somma delle potenze nominali di ogni singola sezione.” |
Dai primi rilevamenti della "Mare Oceano", la nave inviata dal Ministero dell'Ambiente, che sta svolgendo gli accertamenti sui fondali del Tirreno, risulta che il relitto trovato al largo delle coste di Cetraro non corrisponde alla Cunski e non ci sarebbero alterazioni della radioattività.

